Le spese di guardianìa notturna in condominio devono essere sostenute da tutti i condòmini, anche da chi possiede unità con ingresso autonomo.
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La Corte di Appello di Napoli (sent. n. 4601/2023) ha stabilito che il servizio rientra nell’interesse comune dell’edificio, richiamando l’art. 1123 c.c., che prevede la ripartizione delle spese comuni in proporzione ai millesimi di proprietà.
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Anche la Cassazione (sent. 12298/2003) ha confermato che portierato e guardianìa sono utili a tutti i proprietari, poiché garantiscono vigilanza e custodia delle parti comuni.
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La possibilità di accedere autonomamente all’alloggio non esclude l’obbligo di partecipare alle spese.
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Solo una convenzione contraria, approvata all’unanimità, può modificare i criteri di ripartizione.
Conclusione: la guardianìa è considerata un servizio a beneficio di tutti i condòmini, perciò le relative spese vanno suddivise tra tutti i proprietari in base ai millesimi, salvo diverso accordo unanime.


